Investimenti ricambio veicoli: altri 25,8 milioni di incentivi con l’obbligo di rottamare i mezzi più obsoleti
Confartigianato Trasporti informa che sulla G.U. n. 236 del 23 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto interministeriale MIT-MEF del 14 agosto 2020 con cui vengono stabilite le modalità di erogazione delle risorse (25,8 milioni di euro) per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada, entrato in vigore il 24 settembre 2020.
Si specifica che tali risorse sono aggiuntive rispetto al Fondo Investimenti 2020/2021 di cui al D.M. 12 maggio 2020 n. 203, che ha stanziato oltre 122 milioni di euro di incentivi per investimenti destinati al rinnovo del parco veicolare.
Le nuove risorse disponibili, previste dal Decreto Fiscale convertito nella Legge 19 dicembre 2019 n.157, sono state destinate nella misura del 50% per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 a sostegno degli investimenti delle imprese di trasporto con la novità dell’obbligo della rottamazione di veicoli obsoleti. E’ infatti condizione essenziale per accedere agli incentivi previsti per l’acquisto di un nuovo mezzo (anche a trazione alternativa), rottamare contestualmente un veicolo a motorizzazione termica fino ad Euro 4.
In particolare le somme sono così suddivise:
a) per 6,45 milioni di euro alla radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/ elettrico) e elettrica (full electric);
b) per 6,45 milioni di euro alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
Contributi veicoli nuovi euro VI/ CNG/LNG/elettrico pari o superiori >3, 5 tonnellate | |
Massa complessiva | Importo unitario in euro |
Pari o superiore a 3, 5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido | euro 4.000 |
Pari o superiore a 7 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido | euro 8.000 |
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico | euro 20.000 |
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate full electric | euro 12.000 |
Contributi veicoli nuovi euro VI d ed euro 6 D Temp pari o superiori a 3,5 tonnellate | |
Massa complessiva | Importo unitario in euro |
Pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 tonnellate diesel euro VI euro 6/ euro 6 D Temp | euro 2.000 |
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel euro VI | euro 5.000 |
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel euro VI | euro 8.000 |
Per evitare fenomeni di accaparramento, le imprese dovranno dimostrare che i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, siano stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti all’entrata in vigore del Decreto, mentre i veicoli nuovi acquisiti con incentivo ministeriale non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato.
L’importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in 550.000 euro per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed i medesimi costi ammissibili (p.es “de minimis”).
Fasi procedimentali
I contributi si ottengono sulla base di un sistema di prenotazione che fornisce certezza sull’entità del contributo e sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti.
Il processo consiste in due fase distinte:
1. a) la fase di prenotazione da parte dell’impresa, basata sulla stipula del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. Tale prenotazione genererà l’accantonamento dell’importo presuntivo del contributo richiesto dalle singole imprese.
2. b) la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i soggetti che hanno potuto prenotare l’incentivo, hanno l’onere di dimostrare l’effettivo acquisto del bene e rendicontare i costi di acquisizione.
Nel caso l’impresa che si era “prenotata” non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione, essa decadrà dal proprio diritto di precedenza e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici che ad essa sarebbero spettati saranno riacquisite al fondo con possibilità di procedere ad ammettere in graduatoria i primi esclusi, con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.
RAM Spa è individuato quale soggetto gestore per conto del MIT della misura di incentivazione in oggetto.
Le modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione saranno fornite con apposito decreto del direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità entro 15 giorni.
Decreto interministeriale MIT-MEF del 14 agosto 2020
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