Autotrasporto: il Ministero dell’Interno chiarisce le proroghe patente e Cqc in Europa
Confartigianato Trasporti comunica che il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno scorso, ha coordinato le scadenze dei principali certificati, licenze ed autorizzazioni di competenza del Ministero dei Trasporti, alla luce sia delle disposizioni contenute nel decreto “Cura Italia”, sia del nuovo Regolamento europeo 2020/69 che disciplina in maniera uniforme le scadenze delle documentazioni sopracitate per i vari Paesi europei nell’ambito dei trasporti intracomunitari.
Partendo del presupposto che gli Interni hanno attuato come principio base l’applicazione della deroga più favorevole al diretto interessato, di seguito riepiloghiamo i principali temi disciplinati:
Proroga del termine di scadenza della CQC
– La norma italiana (103, comma 2 del decreto legge 18/2020), stabilisce che le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della fine dello stato di emergenza (per cui, ad oggi, fino al 29 Ottobre);
– Quella europea ( 2 del Regolamento), prevede che il termine di validità del codice unionale “95”, apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, venga prorogato per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascun documento.
Ciò significa che, per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:
– quelle con scadenza dal 1°febbraio (31 gennaio per i titolari di CQC rilasciata in Italia che circolano solo sul territorio nazionale) al 29 marzo, permettono di circolare solo in Italia fino al 29 ottobre prossimo mentre per la circolazione all’estero vale il termine di 7 mesi dalla data di scadenza della singola abilitazione;
– quelle in scadenza dal 30 marzo al 31 agosto beneficiano, invece, della più favorevole proroga comunitaria (7 mesi da quella della singola della abilitazione). Per cui, il termine di 7 mesi stabilito nel Regolamento, sarà valido sia in Italia che in ambito U.E.
Proroga della validità della patente di guida
– Per la normativa italiana (104, comma 1 del Cura Italia), le patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020;
– Per quella europea (3 del Regolamento), la validità delle patenti scadute o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data in esse indicata.
Di conseguenza avremo:
– i titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio scorso o in scadenza fino al 31 agosto prossimo, possono circolare in tutta l’UE fino ai sette mesi successivi alla data di scadenza;
– quelli con patente avente scadenza 31 gennaio 2020, invece, per la sola circolazione in Italia potranno beneficiare della deroga del decreto “cura Italia” fino al prossimo 31 Agosto.
Ispezione periodica dei tachigrafi
L’unica disposizione applicabile, sia per la circolazione in Italia che nella U.E, è quella europea (art.4, par 1 del Regolamento) che, per le ispezioni biennali in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, prevede che possano effettuarsi entro sei mesi successivi dalla data prevista.
Validità carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi
Anche in questo caso la disposizione comunitaria (in particolare, l’art. 4, par. 2 e 3 del Regolamento) è l’unica disponibile sia per la circolazione nella U.E che in Italia, di conseguenza:
– nei rinnovi per scadenza richiesti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, la nuova carta può essere rilasciata entro due mesi dalla richiesta (4, par.2 del Regolamento). In attesa, il conducente deve annotare manualmente le attività svolte, alla stregua di quanto richiede l’art. 35, par.2 del Reg.165/2014 in caso di danneggiamento, malfunzionamento, smarrimento o furto della carta; ciò a condizione che il conducente possa dimostrare di aver chiesto il rinnovo della carta, al più tardi, entro 15 gg lavorativi precedenti la data di scadenza della carta;
– identico termine di due mesi dalla richiesta per il rilascio della nuova carta, si applica nelle richieste di sostituzione per danneggiamento, malfunzionamento, smarrimento o furto. Il conducente deve annotare manualmente le attività svolte nelle more del rilascio della nuova carta, e dimostrare di aver richiesto la sostituzione e restituito la carta danneggiata o non funzionante all’autorità competente.
Revisioni dei veicoli a motore
– La norma comunitaria stabilisce che la validità delle revisioni scadute tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, sono prorogate per un periodo di 7 mesi successivi alla scadenza. Pertanto, per i mezzi immatricolati nella U.E è questo il termine che va considerato valido anche quando circolano nel nostro Paese.
– La norma italiana (92, comma 4 del Cura Italia) stabilisce invece che per i veicoli immatricolati in Italia con revisione in scadenza entro il 31 luglio prossimo, possono circolare nel nostro Paese fino al prossimo 31 ottobre. Questa norma, specifica il Ministero, non prevedendo – a differenza di quella europea – un termine iniziale atto a circoscrivere questa possibilità, può essere sfruttata da tutti i veicoli immatricolati in Italia che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 18 (17 marzo scorso) non erano stati sottoposti a revisione anche da moltissimo tempo.
Di conseguenza, per i mezzi immatricolati in Italia, il coordinamento tra la normativa italiana e quella europea, comporta quanto segue:
– se la revisione era scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare in Italia fino al 31 ottobre senza incorrere in sanzioni;
– se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio), la circolazione in Italia è consentita fino al 31 ottobre mentre in ambito U.E si applica il termine di 7 mesi dalla data di scadenza, quindi fino al 30 settembre 2020;
– se la revisione scade tra il 31 marzo e il 31 agosto, si applica invece la deroga comunitaria di 7 mesi successivi alla scadenza che, in questo caso, risulta essere più favorevole rispetto a quella italiana;
– per i rimorchi leggeri (fino a 3,5 ton) con revisione in scadenza entro il 31 luglio, essendo al di fuori del campo di applicazione del Regolamento, saranno soggetti solo alla proroga italiana (quindi, fino al 31 ottobre prossimo).
Proroga dei termini previsti dal Regolamento 1072/2009 sulla licenza comunitaria ed attestato del conducente
L’art. 7 del Regolamento ha prorogato la validità delle licenze comunitarie scadute o in scadenza tra il 1° marzo scorso e il 31 agosto 2020, per un periodo di 6 mesi; lo stesso dicasi per le copie conformi e gli attestati del conducente richiesti per i cittadini extra U.E.
Infine, per tutte le altre proroghe non espressamente previste dal Regolamento 2020/698, la circolare rinvia all’applicazione delle disposizioni italiane e alle corrispondenti circolari attuative del MIT.
Circolare Ministero dell’Interno n. 300/A/3977/20/115/28 del
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