Autotrasporto: Attese carico/scarico – circolare del Ministero dei Trasporti con chiarimenti applicativi

Pubblicato il: 05 Nov 2025
Autotrasporto: Attese carico/scarico – circolare del Ministero dei Trasporti con chiarimenti applicativi

Confartigianato Trasporti comunica che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nota circolare a firma del Capo Dipartimento Ing. Riazzola in data 4 novembre 2025, indirizzata alle Associazioni della committenza e dei vettori, con cui si forniscono chiarimenti applicativi rispetto alla nuova norma sui tempi di attesa al carico/scarico della merce prevista dall’art. 4 del d.l. , n. 73 che modifica l’articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005.

Il Ministero spiega che il chiarimento nasce dalle numerose segnalazioni ricevute dalla committenza e dagli autotrasportatori e che tali segnalazioni hanno evidenziato alcune criticità interpretative sulla nuova disciplina, per cui si è  ritenuto opportuno definire un chiarimento definitivo anche per evitare contenzioso.

Con la circolare si conferma anzitutto quanto Confartigianato Trasporti ha sostenuto sin dalla prima ora, cioè la INDEROGABILITA’ delle nuove regole, infatti la facoltà di deroga pattizia (prima possibile) non è prevista nella modifica normativa.

Con la circolare di oggi, 4 novembre 2025, il MIT ribadisce che la norma reca una disciplina stringente e dettagliata dei tempi di attesa (nonché della franchigia e dell’indennizzo ad essi correlati):

– i 90 minuti del periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci sono tassativi (comma 1);

– dopo i 90 minuti scatta l’indennizzo di 100 euro dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del periodo di franchigia (comma 2);

– l’indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico (comma 3); anche in questo caso l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

Pertanto, risulta definitivamente chiarito che i 90 minuti di franchigia sono relativi esclusivamente alle attese connesse alle effettive operazioni di carico/scarico.

Infatti, per il superamento dei tempi di carico e scarico non vi sono periodi di franchigia e l’indennizzo di 100 euro è dovuto integralmente per ogni ritardo nelle tempistiche previste per le operazioni di carico o scarico, anche inferiore all’ora.

Il MIT richiama l’importanza sul contratto di trasporto, che assume un ruolo centrale nella gestione dell’attesa carico e scarico e delle effettive operazioni, seppur in considerazione della realtà che presenta svariate forme contrattuali sia in forma scritta che in forma non scritta. A tal proposito viene richiamata l’attenzione sulla necessità che il contratto debba individuare il luogo di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico, cosi come indicare le modalità di accesso dei veicoli e l’orario in cui devono essere svolte le operazioni.

Per i dettagli si rimanda ad una lettura più approfondita della nota circolare MIT